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Credito
D’imposta e
Contributo a
Fondo Perduto
23/02/2022 scarica il PDF dalla sezione in alto
- Attivazione sistema Aziende sul sito web
28/12/2021
IN RELAZIONE ALL’ANNO 2020, VISTE LE PROBLEMATICHE INERENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA SI EVIDENZIA LA NECESSITA’ DI PORRE IN ESSERE SISTEMA ANCORATO AL NOSTRO SITO PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.
A TUTTE LE AZIENDE CHE VOGLIONO O MEGLIO DIRE DOVREBBERO PER OVVI MOTIVI , AFFRONTARE IL NUOVO ANNO, CONVEREBBE ANCORARSI AL SITO PER POI INTRODURSI NELL’AREA RISERVATA IN CUI A MEZZO PASSWORD RIUSCIREBBERO IN MODO VELOCE ED ISTANTANEO A GESTIRE LA FATTURAZIONE DELLA PROPRIA AZIENDA.
TALE PROCESSO, VERRA’ SPIEGATO A TUTTE LE AZIENDE CHE VORANNO FARLO, CON APPOSITO CORSO DI UN PAIO DI ORE. IL CORSO, APPORTERA’ ALLE STESSE AUTONOMIA GESTIONALE, APPUNTO NEL PROCESSO AZIENDALE E LOGISTICO CON DOCUMENTAZIONE ATTIVA PRONTA PER ENTI CHE LA RICHIEDERANNO.
ALL’INTERNO VERANNO CONSERVATE FATTURE DI VENDITA, ACQUISTO, UNICI DI COMPETENZA E ANNI PASSATI, CERTIFICAZIONI CCIAA E VISURE CAMERALI, CERTIFICAZIONI IVA ECC…, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE VERRA’ POSIZIONATA, ALL’INTERNO DEL SITO IN MODO SEMPLICE E VELOCE MENSILMENTE E L’AZIENDA POTRA’ PROCEDERE A RELATIVO SCARICO E/O INVIO AGLI ENTI PREPOSTI.
INOLTRE, L’AZIENDA AVRA’ A DISPOSIZIONE DEI REPORT SUGLI ANDAMENTI MENSILI DELLE VARIE ATTIVITA’ GESTIONALI.
TALE SERVIZIO AVRA’ UN MINIMO COSTO MENSILE CHE VERRA’ DEFINITO SINGOLARMENTE PER AZIENDA E’ LOGICO DIRE CHE IL COSTO DEL SERVIZIO E’ DOVEROSO PROPRIO PER IL CONCETTO DI COMPLESSITA’ CHE LO STESSO PROCESSO RICHIEDE.
SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ATTIVARE IL SERVIZIO PER POI ESPLETARE COME RIBADITO CORSO ACCELLERATO DI PROCESSO PER INSEGNARE AI SOGGETTI UTILIZZATORI LE VARIE FUNZIONI.
28/12/2021
- Cessioni del credito: novità con decorrenza diversificata
28/12/2021
In tema di cessione del credito erano due delle principali modifiche attese, necessarie per ammorbidire i cordoni tesi dal DL Anti-frodi. Se siano state frutto di una svista o di una espressa volontà non è dato saperlo, l’importante che sia arrivati, nell’ambito della manovra finanziaria, i chiarimenti da parte del Legislatore. Gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio del Senato sull’asseverazione della congruità dei prezzi e la detraibilità per le spese sostenute per attestazione tecnica e il visto di conformità sgombrano definitivamente il campo dalle naturali disparità di trattamento che ne sarebbero conseguite con il vecchio dato normativo.
Con la Circolare 16/E del 2021 l’Amministrazione Finanziaria, seguendo l’interpretazione letterale della norma, aveva chiarito che per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, l’attestazione della congruità della spesa sostenuta doveva essere resa secondo i criteri previsti, in via residuale, dall’articolo 119, comma 13-bis, del Decreto Rilancio. Per tali interventi, secondo il senso espresso dalla circolare, all’asseveratore sarebbe stato inibito il prezzario Dei, letteralmente previsto solo dall’Allegato A del D.M. 6 agosto 2020 per gli interventi di efficientamento energetico, a favore dei prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, dei listini ufficiali o dei listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, dei prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
La sottile interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria stravolse il lavoro di numerosi professionisti, ovvero tutti coloro che, anche ai fini del Superbonus, avevano rilasciano un’asseverazione sulla congruità dei prezzi sulla base del prezzario, successivamente ritenuto sbagliato da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Questione che avrebbe potuto mettere in discussione l’intera spettanza del beneficio.
Oggi, con l’approvazione dell’emendamento 9.194, il problema viene meno. Con una norma di interpretazione autentica il Legislatore, modificando l’articolo 119, comma 13-bis, del DL Rilancio, chiarisce che i prezzari individuati dal comma 13, lettera a) del predetto articolo 119, compreso il prezzario DEI, devono intendersi applicabili con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del DL n. 63 del 2013 (sisma-bonus), all’articolo 1, commi 219-223, della Legge n. 160 del 2019 (bonus facciate) e all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR (recupero edilizio).
Il particolare tenore assunto dal Legislatore rende la modifica legislativa, di per sé, un’interpretazione autentica. Chiarendo la portata della disposizione sulla quale interviene, la novella legislativa supera il contenuto della Circolare 16/E del 2021 e rende valide tutte quelle asseverazione della congruità dei prezzi, rilasciate per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, per le quali in un primo momento, ritenendolo equiparabile, si era utilizzato il prezzario DEI. La nuova norma intepretativa sui prezzari risolve il problema all’origine, data la legittimità di un intervento legislativo, come quello di specie, che attribuisce forza retroattiva a una norma di sistema per rimediare ad un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate divergente rispetto alla linea giudicata più opportuna dal Legislatore (Corte Costituzionale n. 158/2020).
Discorso lineare, ma meno favorevole per il contribuente, è quello relativo al riconoscimento della detraibilità degli oneri sostenuti per gli adempimenti previsti dall’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio. Nell’introdurre l’asseverazione della congruità dei prezzi e la necessità di apporre il visto di conformità, anche per i bonus minori, le misure anti-frode avevano omesso di prevedere espressamente la detraibilità dei relativi onorari. Dimenticanza costata cara a tutti quei contribuenti che abbiano già sostenuto tali spese. Con un emendamento approvato in Commissione Bilancio del Senato viene espressamente estesa la detraibilità alle spese relative al rilascio del visto di conformità, alle attestazioni e asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni spettanti in relazione agli interventi eseguiti. Questo significa che dal 1° gennaio 2022 le spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio saranno detraibili secondo la stessa percentuale prevista dalla detrazione oggetto di verifica.
In questo caso, purtroppo, si tratta una modifica che riguarderà esclusivamente il futuro. A differenza di quanto fatto sui prezzari, in tema di detraibilità il Legislatore non fornisce una norma di interpretazione autentica, ma si limita a prevedere la detraibilità. Introducendo la lettera c) al comma 1-ter dell’articolo 121, la modifica, che peserà sulle casse dello Stato, non può che riguardare il futuro, ovvero le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022. Un motivo in più per attendere qualche giorno e fatturare con il nuovo anno. Tali oneri, anche se relativi a visti di conformità su detrazioni maturate nel 2021, saranno detraibili dal contribuente.
-Niente trascrizione per le domande di cancellazione volontaria d'ipoteca
28/05/2021
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- La modifica del cognome non è un atto trascrivibile
28/05/2021
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Nuove imprese a tasso zero: da oggi via libera alle agevolazioni
28/05/2021
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- Precompilata, si parte con gli invii. Dal 10 maggio 2,6 milioni di accessi
28/05/2021
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- Tessera Sanitaria, nella guida informazioni per stranieri e neonati
26 Maggio 2021
Nell’aggiornamento del vademecum entrano indicazioni precise, utili alle persone di altra nazionalità che vivono in Italia e anche relative alle modalità di rilascio per i "nuovi arrivati"
Da un accenno a un vero e proprio approfondimento. Nel vademecum dedicato alla “Tessera sanitaria”, disponibile sul sito dell’Agenzia nella sezione de “l’Agenziainforma” e su questa rivista, su come ottenerla, utilizzarla, rinnovarla, entrano indicazioni precise per i cittadini stranieri, con dovizia di particolari rispetto alla precedente versione. E anche per i neonati.
Premettendo che anche i cittadini stranieri, per richiedere la Tessera, devono avere un codice fiscale e iscriversi al Servizio sanitario nazionale (Ssn), l’ultimo aggiornamento indica dettagliatamente quali sono i cittadini che possono farlo e come, con specifici chiarimenti su situazioni particolari, come ad esempio quelli in attesa di regolarizzazione. In particolare, la guida precisa che questi possono comunque essere iscritti al Ssn con il codice fiscale numerico provvisorio (che solitamente viene rilasciato dallo Sportello unico dell’Immigrazione o dalla Questura) presentando alla Asl la ricevuta della domanda di regolarizzazione.
Tra le molteplici informazioni utili per le persone di altra nazionalità che vivono in Italia c’è anche quella sull’illimitata scadenza del codice fiscale. Infatti, mentre la Tessera sanitaria e l’iscrizione al Ssn hanno normalmente la stessa validità della durata del permesso di soggiorno, il codice fiscale alfanumerico richiesto dai cittadini all’Agenzia delle entrate entro i primi 90 giorni di soggiorno in Italia è valido anche oltre tale periodo. Questo in quanto non ha nessun legame con il permesso di soggiorno e, quindi, può essere utilizzato per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Un nuovo paragrafo è, poi, dedicato alle modalità di rilascio della Tessera sanitaria ai neonati.
Considerato che la stessa viene emessa solo se il cittadino ha un codice fiscale correttamente attribuito dall’Agenzia delle entrate ed è iscritto all’Asl di competenza, la quale trasmette i suoi dati al “Sistema tessera sanitaria”, come fanno a ottenerla i nuovi nati? Per loro, si legge nella guida aggiornata tra le altre informazioni, l’emissione della Ts avviene automaticamente insieme a quella del codice fiscale, che viene attribuito dal Comune al momento della presentazione della dichiarazione di nascita da parte dei genitori (o dei tutori), attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria. In caso di necessità, se il codice fiscale non è stato ancora attribuito dal Comune, è possibile richiederlo a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, presentando il modello AA4/8 debitamente compilato e sottoscritto da uno dei genitori (tutori).
Al modello vanno allegati un documento d’identità in corso di validità del genitore che lo sottoscrive e l’attestato di nascita del neonato rilasciato dall’ospedale o il certificato di nascita.
La richiesta può essere trasmessa tramite pec o e-mail.
Il messaggio dovrà contenere:
Il certificato di attribuzione del codice fiscale, sottoscritto digitalmente dal responsabile dell’ufficio o da un suo delegato, sarà trasmesso all’indirizzo e-mail o pec utilizzato per la richiesta.
La prima Tessera sanitaria rilasciata ai neonati viene spedita all’indirizzo di residenza del nuovo cittadino e ha validità di un anno.
Una nuova tessera sanitaria, con validità normalmente di sei anni, sarà predisposta e spedita presso la residenza dopo che i genitori (o tutori) abbiano registrato il bambino all’Asl di competenza (operazione necessaria per la scelta del medico pediatra).
- RESTITUZIONE FONDO PERDUTO SENZA SANZIONI
Fondo perduto e studi associati Nella recente circolare n. 25/E/2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito le modalità di restituzione del contributo a fondo perduto stabilito dai provvedimenti per fronteggiare l’emergenza...
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17 SETTEMBRE 2020
- BONUS 110% AL VIA: PUBBLICATI I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
Con la pubblicazione dei due decreti del Ministero dello sviluppo economico del 3 agosto 2020 (“Decreto Asseverazioni”) e del 6 agosto 2020 (“Decreto Requisiti”) e del provvedimento dell’Agenzia delle entrate...
17 SETTEMBRE 2020
- CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE DI PUBBLICITÀ SU MEZZI DI INFORMAZIONE INCREMENTATO PER IL 2020 NELLA MISURA DEL 50% DEI COSTI SOSTENUTI
La scadenza del 30 settembre 2020 della comunicazione per l’accesso al credito di imposta L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito web l’aggiornamento del modello denominato “Comunicazione per la...
17 SETTEMBRE 2020
- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
Aggiornate le risposte alle domande più frequenti a seguito della pubblicazione del “Decreto Agosto” L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet gli approfondimenti sulle modifiche alla disciplina della...
17 SETTEMBRE 2020
- CREDITO IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI
Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta spettante dal 1/7/2020 L’articolo 22, comma 1, D.L. 124/2019 ha previsto la spettanza di un credito di imposta...
17 SETTEMBRE 2020
- OPERATIVA LA CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE
Con il provvedimento direttoriale n. 250739 del 1° luglio 2020 sono definite le modalità con cui comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate: l’opzione per la cessione del credito di imposta per...
6 LUGLIO 2020
- DAL 1° LUGLIO 2020 RIMODULATI I BENEFIT PER I NUOVI CONTRATTI CHE ASSEGNANO AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
Con l’articolo 1, comma 632, Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) il Legislatore ha introdotto nuove regole per il calcolo della tassazione dell’autovettura utilizzata dal dipendente sia per esigenze aziendali...
6 LUGLIO 2020
- OPERATIVE LE NUOVE LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE
Dal 1° luglio 2020 (e fino al 31 dicembre 2021) la soglia per i trasferimenti di denaro contante scende da 3.000 a 2.000 euro (più precisamente, da 2.999 a 1.999);...
6 LUGLIO 2020
- CEDOLARE NEGOZI ANCHE PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE AL 2019
Per i soli contratti sottoscritti nel 2019, era prevista la possibilità di operare per la tassazione cedolare con aliquota al 21% per le locazioni di tipo commerciale; tale soluzione, originariamente...
6 LUGLIO 2020
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